Transizione 5.0: cosa devi sapere sul nuovo decreto
Il 2 Marzo 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto DL 19/2024 che definitivamente sancisce la partenza del PNNR ed, in particolare, del Piano Transizione 5.0.
In questo articolo di approfondimento andiamo a conoscere cosa contiene il decreto e cosa c’è da sapere su tutte le agevolazioni previste per gli investimenti Industry 5.0. Il decreto è molto articolato, e riguarda diversi interventi, per cui ci concentreremo solo sull’articolo 38 “Capo IX – Disposizioni urgenti in materia di investimenti”.
CHI può usufruire del CREDITO D’IMPOSTA 5.0
Le agevolazioni previste sotto forma di CREDITO D’IMPOSTA, già utilizzate con successo per l’INDUSTRIA 4.0, spettano a “tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti”.
Tutto questo “indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici”.
Pur tuttavia ci sono alcune CATEGORIE ESCLUSE che non potranno, almeno fino a che non ci saranno ulteriori chiarimenti, usufruire degli incentivi:
- ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
- ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.
QUALI sono i BENI AMMISSIBILI nel Piano Transizione Italia 5.0
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e allegato B già previsti dal precedente Piano Transizione 4.0, che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
La prima novità introdotta nella Transizione 5.0 è che, per usufruire degli incentivi, si deve essere in grado di dimostrare, ex-ante ed ex-post, una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
La seconda grande novità è che è stata allargata la lista delle SPESE AMMISSIBILI per cui, oltre ai beni già inclusi nell’allegato B sono inclusi anche:
- I software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- I software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme (di cui al punto 1)
Finanziate anche l’autoproduzione di energia e la formazione
Il Piano Transizione 5.0 include anche le soluzioni per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e la formazione del personale finalizzata “all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi”, pur se con alcune limitazioni stringenti che, per motivi di spazio, non riportiamo in questo articolo ma sono dettagliati al punto 4 dell’art.38 del decreto ma, segnaliamo solo che, nel caso della formazione, sono finanziabili, fino ad un massimo 300.000 €uro, le sole attività svolte tramite docenza di un soggetto esterno all’azienda.
Le nuove ALIQUOTE del Credito d’Imposta
La tabella delle aliquote per determinare il credito d’imposta è un po’ più complessa in quanto deve tenere conto delle varie fasce di riduzione dei consumi a cui sono legati gli investimenti.
Di seguito la tabella riassuntiva delle aliquote
Tipologia di riduzione | % di riduzione consumo | % di riduzione consumo | % di riduzione consumo |
Riduzione consumi a livello di stabilimento | tra il 3% e il 6% | tra il 6% e il 10% | oltre il 10% |
Riduzione consumi a livello di processo produttivo (in alternativa) | tra il 5% e il 10% | tra il 10% e il 15% | oltre il 15% |
Investimento* | Credito d’imposta | Credito d’imposta | Credito d’imposta |
Fino a 2,5 milioni | 35% | 40% | 45% |
Da 2,5 milioni a 10 milioni | 15% | 20% | 25% |
da 10 milioni a 50 milioni | 5% | 10% | 15% |
*I limiti di spesa fanno riferimento all’investimento effettuato nel corso dell’esercizio
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Per gli investimenti nei beni di cui all’allegato B utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.
Come si calcola la riduzione del consumo
Il comma 9 dello stesso Art. 38 definisce il principio di calcolo per determinare la riduzione dei consumi, che deve essere “su base annuale, e calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico”.
Occorre quindi analizzare i consumi di un intero esercizio e confrontarli con una serie di indicatori KPI che tengano conto delle quantità prodotte, delle condizioni atmosferiche, dello stato delle materie prime, di eventuali guasti o malfunzionamenti, etc…
Come si accede al beneficio Transizione 5.0
Anche qui ci sono novità rispetto alla 4.0, in quanto la modalità di accesso non è più automatica come per la 4.0 bensì per via telematica accedendo ai servizi del GSE – Gestore Servizi Energetici – e utilizzando un modulo standard insieme ad una comunicazione indicante la descrizione del progetto e il costo.
Il GSE verificherà l’idoneità della documentazione e trasmetterà al Mimit l’elenco delle imprese ammissibili, dopo aver effettuato le opportune verifiche.
L’azienda dovrà poi periodicamente gestire sulla piattaforma l’avanzamento dell’investimento fino al completamento che dovrà comprendere la certificazione prevista al comma 11 – lett. b.
In ogni caso sia per il modello di comunicazione che per gli altri dettagli operativi, dovremo attendere i prossimi decreti attuativi la cui uscita è prevista entro il 2 Aprile 2024.
CHI PUÒ CERTIFICARE e come
Le certificazioni necessarie ad attestare la validità dell’investimento dovranno essere redatte e firmate da un valutatore indipendente e, l’attestazione dovrà essere:
a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
b) ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
Ancora però incerti gli aspetti che dovranno chiarire meglio quali saranno le figure professionali abilitate alle certificazioni in quanto, per ora, vengono indicati solo i consulenti EGE (Esperti Gestione Energia) e le ESC (Energy Service Company), lasciando però alcuni leciti dubbi sulla capacità di queste figure di valutare gli aspetti legati, per esempio, all’interconnessione IT, la Cybersecurity etc.
Anche qui confidiamo che i prossimi decreti definiscano meglio i perimetri di attuazione.
Sono RECUPERABILI i COSTI sostenuti per la CERTIFICAZIONE?
La buona notizia per le PMI è che, essendo necessario avvalersi di consulenti esterni per la certificazione dell’investimento, i costi relativi possono essere riconosciuti come aumento del credito d’imposta fino ad un importo massimo di 10.000 €uro e, nel contempo, sparisce anche la necessità di avvalersi di un revisore contabile (comma 12) come nella 4.0.
Che DOCUMENTAZIONE serve per attestare il beneficio 5.0
Per capire quali documenti servono per attestare l’idoneità dell’investimento bisogna rifarsi al comma 15 dell’Art. 38 che così definisce la documentazione da conservare per i successivi controlli, ad opera sempre del GSE, pena la revoca delle agevolazioni ovvero:
“le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo”.
La dicitura da inserire nei documenti da associare all’agevolazione 5.0, in attesa di ulteriori chiarimenti dal Ministero, potrebbe essere la seguente:
“Bene agevolabile ai sensi della L.178/2020, art. 1 comma da 1054 a 1062, così come modificata dalla Legge 234/2021 nel rispetto di quanto stabilito dal DL 19/2024 art. 38”
E se tale dicitura è mancante? Non è ancora chiaro se sarà sufficiente inserire un’integrazione indelebile sul documento stampato, aspetto che speriamo venga chiarito meglio nei prossimi decreti attuativi.
Sarà necessario certificare i costi 5.0?
La risposta è SI per cui, se per le aziende soggette a revisione contabile è tutto più semplice, le PMI che dovranno sostenere costi extra, potranno godere di un aumento del credito d’imposta fino a 5.000 €uro per il recupero delle spese del revisore legale.
Il Credito d’imposta 5.0 è cumulabile con il Credito d’imposta 4.0 e la ZES unica?
Le condizioni di cumulabilità sono cambiate rispetto alla Transizione 4.0 e sono indicate al comma 18 dello stesso Art.38.
Il Credito d’imposta 5.0 non è cumulabile né con il credito Industria 4.0, pur se ricordiamo che i beni 5.0 devono soddisfare anche i requisiti richiesti per i beni 4.0, né con la ZES unica.
Il Credito d’imposta 5.0 è comunque “cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi”, tenendo però presente i limiti di costo che non devono essere superati.
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